La informiamo che, a seguito dell’emanazione del Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112, sono cambiate alcune disposizioni circa l’utilizzo di denaro contante, titoli al portatore, assegni e libretti al portatore previste dal D. Lgs 21 novembre 2007, n. 231. Di seguito riportiamo le disposizioni aggiornate:

TRASFERIMENTO DI DENARO CONTANTE O DI LIBRETTI DI DEPOSITO A RISPARMIO AL PORTATORE O DI TITOLI AL PORTATORE.
A decorrere dal 25 giugno 2008 è vietato il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito a risparmio al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera (es. certificati di deposito), effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi quando il valore dell’operazione, anche frazionata, è complessivamente pari o superiore a 12.500 euro. Il trasferimento può tuttavia essere eseguito per il tramite di banche, istituti di moneta elettronica e Poste Italiane SpA.

ASSEGNI BANCARI, POSTALI E CIRCOLARI.
Tutti gli assegni bancari, postali e circolari d’importo pari o superiore a euro 12.500 devono recare l’indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità. Gli assegni bancari e postali, di qualsiasi importo, emessi all’ordine del traente (c.d. assegni a me medesimo) possono essere girati unicamente per l’incasso a una banca o a Poste Italiane spa. Le banche rilasciano gli assegni muniti della clausola “non trasferibile”. Il cliente, tuttavia, può richiedere per iscritto il rilascio, in forma libera (cioè senza clausola di non trasferibilità), di assegni circolari e di moduli di assegni bancari, da utilizzarsi esclusivamente per importi inferiori a 12.500 euro. In tal caso il richiedente deve corrispondere, a titolo d’imposta di bollo, la somma di 1,50 euro per ciascun modulo di assegno richiesto. E’ stato abrogato l’obbligo di indicare il codice fiscale del girante in caso di girate di assegni liberi.